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Normativa urbanistica e vincolistica sui boschi per la Regione Siciliana

Normativa urbanistica e vincolistica sui boschi per la Regione Siciliana

La legislazione in materia forestale e di loro tutela è di competenza regionale, secondo quanto disposto dall’art. 14 dello Statuto Speciale Regionale, che tra le competenze ha legislazione esclusiva, in materia di Agricoltura e Foreste ed Urbanistica.
Le tre materie ambientale/forestale, urbanistica e paesaggistica sono in realtà intimamente connesse, ma l’assenza di testi aggiornati alle novità intervenute nel tempo non consente una chiara definizione del problema e ci obbliga a trattare i tre argomenti (definizione dei boschi, norme urbanistiche in aree boscate o limitrofe e tutela paesaggistica dei boschi) separatamente, individuandone i punti in comune.
Fino al 12.02.2021, data di pubblicazione ed entrata in vigore del nuovo Testo Unico regionale in materia di urbanistica, la regione Siciliana imponeva vincoli alle costruzioni nelle fasce di Rispetto dei boschi con la L.R. 76/78 (Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia) con l’art. 15 lettera e) che recita: le costruzioni debbono arretrarsi di metri 200 dal limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici. Successivamente con la L.R. 15/91, vengono obbligati i Comuni alla redazione degli Studi Agricoli Forestali in applicazione della L.R. 76/78.
Il vincolo di bosco condiziona così la redazione dei PRG comunali ed i tecnici si sono ritrovati davanti ad una definizione di bosco generica e “soggettiva” determinando situazioni differenziate nei vari territori comunali.

1.   Definizione di bosco in vigore
La materia legislativa in oggetto è stata riordinata per la prima volta con la Legge Regionale 16/96, che introduce la definizione di bosco, che sarà poi utilizzata in Sicilia per lungo tempo, quale riferimento sia per le norme urbanistiche, in ultima analisi di competenza comunale all’interno dei PRG (L.R. 15/91, che obbliga i comuni alla redazione degli Studi Agricoli Forestali in applicazione della LR 76/78), che per quelle di tutela del paesaggio, competenza delle Soprintendenze BBCCAA Provinciali (Legge Galasso e D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004).
La Legge Regionale 16/96, subisce nel tempo numerose modifiche e integrazioni e fino al 12.02.2021 si presenta come testo coordinato con:

  • la Legge Regionale 13/99, che introdurrà la definizione dei Criteri per l’individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea; definziione emanata successivamente con l’omonimo Decreto del Presidente della Regione del 28.06.2000;
  • la Legge Regionale 14/06, che con l’introduzione del comma 5bis dell’art. 4 rimanda alla Normativa nazionale per la definizione di bosco: (Legge Regionale 14/06 – 4 comma 5bis: per quanto non diversamente disposto trova applicazione anche nella Regione siciliana la definizione di bosco di cui alla vigente normativa nazionale).

L’art. 4 comma 5bis della Legge Regionale 14/06 introduce una nuova definizione di Bosco, rapportandosi alla vigente normativa nazionale, precisando però che l’applicazione della normativa nazionale è condizionata alla fattispecie di non essere stata diversamente disposta.
Ad oggi la vigente normativa nazionale è il D. Lgs. 34 del 03/04/2018 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” (abrogando la definizione precedente del D. Lgs. 227/01, cui nel 2006 si riferisce la LR 14/06), che definisce a livello nazionale il bosco all’art. 3 comma 3 e ritorna a dare competenza alle regioni, sulla base del comma 4:
– Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.
– Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita.
Con l’applicazione del comma 3 dunque, nella Regione siciliana, la superficie minima per la definizione di bosco passa da 10.000 m2 (1 Ha) a 2.000 m2 con una copertura arborea forestale minima percentuale del 20%.
Con il successivo comma 4 il legislatore precisa che le Regioni possono mantenere o aumentare il livello di tutela nazionale disposto al comma 3, adottando definizioni integrative di bosco di cui al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 dello stesso di cui si riportano i due punti essenziali per la modifica delle delimitazioni delle aree boscate:

  1. e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;
  2. f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l’efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.

Ricapitolando dunque nella Regione siciliana, tenuto conto che:

  • la L.R. 14/06 con l’art. 5bis, introduce la definizione di bosco nazionale solo per quanto non diversamente disposto, e che
  • il D. Lgs. 34/2018 vigente, all’art. 3 comma 4, rimanda alle regioni definizioni integrative di bosco, aree assimilate e aree escluse, in relazione alle esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche di ciascuna regione, potrà adottare definizioni integrative,

si dovrà ricorrere alle definizioni nazionali per il bosco, le radure, le infrastrutture viarie, che la regione non ha ridefinito a livello regionale, in quanto già sufficientemente restrittive, e alle definizioni regionali per la macchia mediterranea, le formazioni ripariali e le formazioni rupestri.
Queste ultime tre (macchia mediterranea, formazioni ripariali e formazioni rupestri), infatti, sono definite con Decreto del Presidente della Regione del 28.06.2000 “Criteri per l’individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea.”, in applicazione di quanto disposto dalla L.R. 13/99, sopracitata, tra le leggi che compongono il testo regionale vigente in materia forestale (LR 16/96 e successive modifiche e integrazioni).
Resa univoca la definizione normativa di bosco e aree assimilate a bosco non già definite a livello regionale, con l’adozione delle definizioni nazionali, e sulla base delle definizioni regionali di macchia mediterranea, formazioni ripariali e formazioni rupestri, le aree con tali caratteristiche sono individuabili e dovranno, da un lato, essere recepite dalle norme in materia urbanistica al fine di poter consentire l’applicazione delle norme di edificabilità nei terreni agricoli e dall’altro essere sottoposte alle norme di tutela paesaggistica.

1.1. Boschi, foreste e selve e Norme in materia Urbanistica
Le Norme in materia Urbanistica, anch’esse di esclusiva competenza regionale, sono state aggiornate in Sicilia con la L.R. 19 del 13 agosto 2020. La legge, impugnata in ottobre 2020 dal consiglio dei Ministri, viene integralmente modificata al fine di superare i problemi precedentemente emersi, e il 12.02.2021 viene pubblicata sulla GURS SO n. del 12.02.2021, Regione siciliana la L.R. 3 febbraio 2021, n. 2. Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio.
Il TU corretto è un testo moderno e improntato all’ambiente e alla partecipazione sociale che introduce un concetto sostenibile di pianificazione territoriale partecipata e abroga, dopo 40 anni di applicazione, la L.R. 71/78.
Il TU introduce l’urgenza e l’obbligo della redazione del PTR (Piano Territoriale Regionale), di cui ne definisce i contenuti e le competenze di redazione e approvazione. Decade dunque la valenza giuridica dei Piani Territoriali Provinciali, scelta voluta in realtà dal governo Nazionale all’atto dell’ impugnazione.
Introduce, inolte, modifiche sostanziali alle responsabilità e all’operatività della redazione e approvazione degli ex Piani Regolatori Generali, ridefiniti dal TU Piani Urbani Generali (PUG), introducendo: studi naturalistici, studi di compatibilità idraulica e quelli archeologici, tra gli studi obbligatori da allegare ai PUG, oltre a quelli agricolo-forestale e geologici.
Nell’ambito delle aree boscate il TU modifica, ancora una volta, la legge 16/96 coordinata con le sue successive modifiche, determinando importantissime modifiche in tale ambito:

  • L’affermazione definitiva dell’applicazione in regione del D. Lgs. 34 del 3 aprile 2018 (la legge 16/96, così come modificata dalla LR 14/06, faceva invece riferimento al D.Lgs. 227/01, oggi abrogato) (art. 37 comma 4 LEGGE 3 febbraio 2021, n. 2);
  • L’abrogazione dell’art. 10 della stessa legge 16/96 aggiornata e coordinata (art. 37 comma 5 L.R. 3 febbraio 2021, n. 2);
  • La soppressione delle parole “dal limite …forestali” della lettera e) comma 1 dell’art. 15 della LR 76/78 (art. 37 comma 6 LEGGE 3 febbraio 2021, n. 2).

Dalla lettura combinata del nuovo TU urbanistica e dei testi da esso modificati ne deriva la scomparsa delle FASCE DI RISPETTO di boschi ed aree  assimilate e il concetto di inedificabilità assoluta all’interno di boschi e aree assimilate, che si trasforma nella possibilità di realizzazione di alcune opere e attività, fatto salvo il rispetto dei contenuti dei Piani Paesaggistici Provinciali, ma con apposita autorizzazione delle Soprintendenze provinciali.
La scelta regionale conferma la decisione di aderire, per quanto possibile, a quanto già in vigore nel resto delle regioni d’Italia.

1.2. Boschi, foreste, selve e Tutela Paesaggistica
Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio” – all’articolo 134, relativo ai beni paesaggistici, al comma 1, lett. b), dispone la tutela paesaggistica delle “aree tutelate per legge”, e allo stesso comma, lett. g), prevede che fino all’approvazione del piano paesaggistico sono comunque sottoposti alle disposizioni per il loro interesse paesaggistico “i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227”.
L’articolo 142 rimanda, dunque, alla nozione recepita dal legislatore nazionale con l’articolo 2 (“Definizione di bosco e di arboricoltura da legno”) del D.Lgs. n. 227/2001, abrogato dal D.Lgs.n. 34/2018.
Ai fini della Tutela Paesaggistica il successivo art. 143 specifica quanto dovrà essere contenuto all’interno dei Piani Paesaggistici in tale ambito al comma 1 lettera c), specificando:
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione.
Ai fini, pertanto, di una compiuta ricognizione vincolistica del territorio, in termini di aree boscate, va consultato il Piano Territoriale Paesaggistico Provinciale (PPTP) di riferimento con la cartografia a disposizione.
Le cartografie allegate ai PPTP sono redatte sulla base delle informazioni dedotte dall’inventario forestale, e per l’art. 5 della LR 16/96 come modificata dalla LR 14/2000, sono i Comuni che hanno l’obbligo di trasmettere, agli uffici periferici del dipartimento regionale delle foreste, tali informazioni, fornendo l’elenco particellare dei terreni considerati boscati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, facenti parte del patrimonio comunale.
L’inventario forestale ha come obbiettivo la raccolta delle informazioni sulla quantità e qualità delle risorse forestali, e sulle caratteristiche del territorio occupato dalle formazioni forestali.
Gli indirizzi più recenti in ambito inventariale vanno nella direzione di un monitoraggio continuo delle risorse forestali, promuovendo l’inventario come strumento di raccolta delle informazioni a intervallo costante, e non episodico. Tutto ciò al fine di verificare la sostenibilità dell’uso delle risorse forestali.
Si sottolinea, inoltre, che la LR. 15/91 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali) rendeva competenti i comuni sulla delimitazione del bene “Bosco” che attraverso gli studi agricoli forestali a supporto del PRG delimitavano le aree così tutelate.
Dalle notizie a nostra disposizione, ben pochi Comuni si sono conformati alle nuove norme regionali e nazionali, e la mancata delimitazione delle aree boscate nei PRG comunali ha creato, fino ad oggi, un conflitto nell’attuazione del piano paesaggistico della Regione siciliana che per circoscrivere le aree boscate è stato di fatto “costruito” sulla base dell’inventario forestale, senza le dovute modifiche dei Comuni, in applicazione alla vigente normativa.
Anche in questo ambito, dunque, il nuovo Testo Unico dell’Urbanistica, introducendo il PUG e gli strumenti di concertazione con i quali lo stesso viene redatto, potrebbe intervenire e modificare una situazione che si perpetrava ininterrottamente dal 2006: la quasi totale inadempienza dei Comuni negli aggiornamenti richiesti, nelle revisioni degli Studi Agricoli Forestali dei PRG, cui si aggiungono le procedure di durata indefinita per l’acquisizione della VAS delle Varianti ai PRG.
Restiamo in attesa del DdL attualmente in aula, che definirà alcuni elementi specifici del testo unico, tra cui i cambi di destinazione urbanistica in area agricola, e il cui testo attuale è disponibile al link seguente.

Guido Bissanti
Arturo Genduso
Natalia La Scala




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