Il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ha apportato ampie modifiche al Trattato sull’Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea.
Rispetto al precedente Trattato, quello di Amsterdam, esso abolisce i “pilastri”, provvede al riparto di competenze tra Unione e Stati membri, e rafforza il principio democratico e la tutela dei diritti fondamentali, anche attraverso l’attribuzione alla Carta di Nizza del medesimo valore giuridico dei trattati.
È entrato ufficialmente in vigore il 1º dicembre 2009.
Il trattato fu redatto per sostituire la Costituzione europea bocciata dal ‘no’ dei referendum francese e olandese del 2005.
L’accordo recepisce gran parte delle innovazioni contenute nella Costituzione europea, poiché conferma la forma di Stato dell’Unione che era stata prevista dalla Costituzione europea, in un’ottica di continuità, pur eliminando alcuni elementi in essa contenuti. Rispetto a quel testo, sono state approvate a Bruxelles le seguenti modifiche:
• non si è arrivati a redigere un unico trattato (come la Costituzione europea), ma sono stati riformati i vecchi trattati. Il Trattato di riforma ha modificato quindi il Trattato sull’Unione europea (TUE) e il Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE). Il primo ha mantenuto il suo titolo attuale mentre il secondo è stato denominato “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” (TFUE). Ad essi vanno aggiunti la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e il Trattato Euratom (quest’ultimo non era stato integrato nella Costituzione europea);
• è stato tolto ogni riferimento esplicito alla natura costituzionale nel testo: sono stati eliminati i simboli europei e si è ritornati alla vecchia nomenclatura per gli atti dell’UE: tornano “regolamenti” e “direttive” al posto delle “leggi europee” e “leggi quadro europee”;
• è stata confermata la figura del presidente del Consiglio europeo non più a rotazione e per un mandato semestrale ma con elezione a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta;
• il “ministro degli Esteri” europeo è stato rinominato Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, benché con i poteri rafforzati indicati nella vecchia Costituzione: sarà anche vicepresidente della Commissione europea (Servizio europeo per l’azione esterna);
• vengono meglio delimitate le competenze dell’UE e degli Stati membri, esplicitando che il “travaso di sovranità” può avvenire sia in un senso (dai Paesi all’UE, come è sempre avvenuto) che nell’altro (dall’UE ai Paesi);
• il nuovo metodo decisionale della “doppia maggioranza” entrerà in vigore nel 2014 e, a pieno regime, nel 2017;
• aumentano i poteri dei Parlamenti nazionali che hanno più tempo per esaminare i regolamenti e le direttive;
• la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non è integrata nel Trattato, ma vi è un riferimento ad essa. Il Regno Unito ha ottenuto una “clausola di esclusione” (“opt-out”) per non applicarla sul suo territorio al fine di preservare la Common law. Lo stesso è stato concesso alla Polonia ma con l’elezione a premier di Donald Tusk quest’ultimo si è impegnato a non far valere l'”opt-out” ottenuto. Anche la Repubblica Ceca ha richiesto e ottenuto, poco prima della ratifica, l’opt-out;
• il Regno Unito e l’Irlanda hanno ottenuto (per chiunque lo voglia utilizzare) un meccanismo (“opt-out”) per essere esentati da decisioni a maggioranza nel settore “Giustizia e affari interni”;
• viene specificato che la PESC (politica estera e di sicurezza comune) ha un carattere specifico all’interno dell’UE e che non può pregiudicare la politica estera e la rappresentanza presso le istituzioni internazionali degli Stati membri.
• la concorrenza non è più ritenuta un obiettivo fondamentale dell’UE, ma viene citata in un protocollo aggiuntivo;
• viene introdotta l’energia nella clausola di solidarietà in cui gli Stati membri si impegnano a sostenere gli altri in caso di necessità;
• viene specificata la necessità di combattere i cambiamenti climatici nei provvedimenti a livello internazionale;
• viene introdotta la possibilità di recedere dall’UE (fino ad oggi, infatti, vi si poteva solo aderire).
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