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Sentenza Corte Europea sulla crisi climatica

Sentenza Corte Europea sulla crisi climatica

Dopo la riforma costituzionale (art. 9 e 41) dell’Italia e la “Nature Restoration Law” del 27 febbraio 2024 del Parlamento Europeo, il Diritto sui temi ambientali e climatici viene aggiornato da una storica sentenza della Corte europea.
Infatti, per la prima volta nella storia, la Corte europea dei diritti umani (CEDU) condanna uno Stato (in questo caso la Svizzera) per aver preso misure insufficienti contro la crisi climatica.
Secondo la sentenza l’inadeguatezza della politica nel contrastare la crisi climatica costituisce una grave violazione dei diritti umani; è quanto stabilito martedì 9 aprile 2024 dalla Corte europea dei diritti umani.
Ricordiamo che la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU o Corte EDU) è un organo giurisdizionale internazionale, istituita nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950, per assicurarne l’applicazione e il rispetto. Vi aderiscono quindi tutti i 46 membri del Consiglio d’Europa.
Questo organismo, con sede a Strasburgo, ha pertanto il compito di garantire il rispetto della Convenzione europea dei diritti umani.
Si tratta di una sentenza destinata ad entrare nella storia della giustizia climatica perché per la prima volta ha riconosciuto uno Stato colpevole di “inazione climatica”.
Nello specifico la Svizzera è stata giudicata responsabile di non avere fatto abbastanza per proteggere i suoi cittadini, e nella fattispecie un gruppo di anziane cittadine elvetiche, dagli effetti dei cambiamenti climatici.
La causa è stata promossa a seguito di un’azione promossa, presso i tribunali svizzeri, nove anni fa da 2.500 donne dell’associazione “Anziane per il clima” (KlimaSeniorinnen) che sostenevano, e sostengono, di non poter lasciare le loro case durante le ondate di calore senza rischiare gravi conseguenze sulla salute. Le donne, sulla settantina, ritengono che la loro età e il loro genere le renda particolarmente vulnerabili agli effetti delle ondate di calore e che il loro Paese non abbia fatto abbastanza per proteggerle, pregiudicando il loro benessere e la loro qualità di vita.
Dopo un’attenta valutazione dei Codici i giudici hanno dato loro ragione, stabilendo che erano stati violati gli articoli 8, che sancisce al diritto al rispetto della vita privata e familiare, e 6, relativo all’accesso a un tribunale. Questo anche perché i tribunali svizzeri non hanno preso sul serio i reclami presentati dall’associazione, e alle donne è stato negato il diritto ad avere un processo giusto nel loro stesso Paese.
Le motivazioni della sentenza della Corte è che, la Svizzera – che pure tradizionalmente ha politiche sul clima piuttosto ambiziose – «avrebbe fallito nell’adempiere i suoi doveri sotto alla Convenzione rispetto ai cambiamenti climatici». Si sarebbero verificate «lacune importanti nelle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici, incluso il fallimento nel quantificare le riduzioni di gas serra». In poche parole l’impianto legislativo del Paese transalpino per affrontare l’emergenza clima sarebbe stato ritenuto insufficiente. La Svizzera si era impegnata a ridurre le emissioni dannose del 20% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, ma le ha ridotte soltanto del 14%.
A fronte di questa storica sentenza ne riportiamo altre invece disattese dalla stessa Corte, come quella di sei giovani portoghesi che avevano denunciato per l’inazione climatica il loro e altri 32 governi europei, sostenendo che ondate di calore e incendi impedissero loro di giocare all’aperto e di studiare e di crescere senza lo spettro dell’eco-ansia.
Tuttavia la motivazione è che i sei non hanno esaurito le vie di ricorso disponibili in Portogallo, Stato a cui spetta la decisione in primo luogo. Stesso discorso per un ex sindaco di un paesino della Francia, Damien Carême (un tempo primo cittadino Grande-Synthe): per Carême l’inazione della Francia starebbe condannando il Paese a finire sommerso dal Mare del Nord, ma il ricorso è inammissibile perché l’uomo non è più residente in loco e non è quindi vittima diretta degli effetti della crisi climatica.
Tuttavia, la sentenza apre un importante spiraglio sovrannazionale.
Si tratta di un altro piccolo passo verso un Diritto Internazionale che si pone al di sopra delle inefficienze di vari Governi a comprendere come la crisi climatica e le emergenze ecologiche sono, di fatto, il presupposto per una negazione dei Diritti Umani e, soprattutto, per i diritti dei cittadini del futuro.
Tuttavia, a questo punto, come si suol dire, la palla passa alla Politica che sta dimostrando negli ultimi anni, una pericolosa regressione in campo ecologico.
Dopo i grandi fermenti degli anni passati la stessa richiesta di revisione del Green Deal e l’opposizione ad altre importanti norme, come la “Nature Restoration Law”, ci stanno ponendo di fronte ad un grande interrogativo storico: se a questo punto sia proprio lo stesso sistema economico (quasi cieco al tema) che subirà i primi effetti negativi delle ricadute climatiche ed ecologiche (nonché sociali)?
La risposta sembrerebbe affermativa. Questa cecità sta diffondendo quel tarlo che intaccherà alle fondamenta i castelli di una finanza fuoriuscita dalle regole della Natura e dei Diritti Umani.
Alla Politica ed a coloro che la manovrano dall’esterno le conseguenti riflessioni.

Guido Bissanti




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