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Valutazione Ambientale Strategica

Valutazione Ambientale Strategica

La Direttiva europea 85/337/CEE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (conosciuta come la Direttiva VIA) si rivolge solo a determinate categorie di progetti. L’approccio ha dunque dei precisi limiti perché interviene solo quando decisioni dannose per l’ambiente possono essere già state prese a livello strategico.

Il concetto di Valutazione Strategica è nato nell’ambito degli studi regionali e della pianificazione. Nel 1981 l’Housing and Urban Development Department degli USA ha pubblicato il Manuale per la Valutazione d’Impatto di area vasta, che viene considerato il progenitore della metodologia della valutazione strategica. In Europa la Convenzione sugli Studi di Impatto Ambientale in Contesti Transfrontalieri, la cosiddetta Convenzione ESPOO, ha creato i presupposti per l’introduzione della VAS, avvenuta nel 1991.

La Direttiva Europea sulla VAS (2001/42/EC) imponeva a tutti gli stati membri dell’Unione Europea la ratifica della direttiva nelle normative nazionali entro il 21 luglio 2004. Molti degli Stati membri hanno iniziato a implementare la Direttiva a partire dai temi più strettamente connessi alla pianificazione territoriale, per poi estendere l’approccio a tutte le politiche con effetti rilevanti per l’ambiente. La Direttiva Europea 2001/42/CE concernente “la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale”, cosìddetta direttiva VAS, entrata in vigore il 21 luglio 2001, rappresenta un importante passo avanti nel contesto del diritto ambientale europeo. A livello nazionale la direttiva 2001/42 non è stata tuttora recepita, mentre il quadro normativo di recepimento a livello regionale rivela che solo in alcune regioni sono state emanate disposizioni riguardanti l’applicazione della procedura di valutazione ambientale strategica con riferimento alla direttiva comunitaria. E’ stata svolta a questo proposito una analisi di confronto regionale di detti atti normativi, attraverso specifici parametri di confronto, al fine di individuare gli elementi comuni e le discordanze nelle modalità di attuazione della direttiva comunitaria in assenza di un decreto nazionale.
La direttiva comunitaria 2001/42/CE si pone come obiettivo quello di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e individua nella valutazione ambientale strategica lo strumento per l’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. In tal modo garantisce che gli effetti ambientali derivanti dall’attuazione di determinati piani e programmi (art. 3), siano presi in considerazione e valutati durante la loro elaborazione e prima della loro adozione.
La Valutazione Ambientale Strategica, quindi, si delinea come un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte – politiche, piani o iniziative nell’ambito di programmi nazionali, regionali e locali- in modo che queste siano incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine economico e sociale, fin dalle prime fasi (strategiche) del processo decisionale.
In altre parole, la Valutazione Ambientale Strategica assolve al compito di verificare la coerenza delle proposte programmatiche e pianificatorie con gli obiettivi di sostenibilità, a differenza della VIA che si applica a singoli progetti di opere.
L’elaborazione delle procedure individuate nella Direttiva 2001/42/CE rappresenta uno strumento di supporto sia per il proponente che per il decisore per la formazione degli indirizzi e delle scelte di pianificazione fornendo opzioni alternative rispetto al raggiungimento di un obiettivo mediante la determinazione dei possibili impatti delle azioni prospettate.
In sostanza la VAS diventa per il Piano/Programma, elemento:

costruttivo
valutativo
gestionale
di monitoraggio

Quest’ultima funzione di monitoraggio rappresenta uno degli aspetti innovativi introdotti dalla Direttiva, finalizzato a controllare e contrastare gli effetti negativi imprevisti derivanti dall’attuazione di un piano o programma e adottare misure correttive al processo in atto
Tra le altre novità introdotte dalla Direttiva si segnala:

il criterio ampio di partecipazione, tutela degli interessi legittimi e trasparenza nel processo decisionale che si attua attraverso il coinvolgimento e la consultazione in tutte le fasi del processo di valutazione delle autorità “che, per le loro specifiche competenze ambientali, possano essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione dei piani e dei programmi” e del pubblico che in qualche modo risulta interessato dall’iter decisionale;
le consultazioni transfrontaliere con i Paesi terzi qualora si ritenga che l’attuazione di un piano o programma in fase di preparazione possa avere effetti significativi transfrontalieri.
In merito, la direttiva segue l’approccio generale della Convenzione UNECE sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di ESPOO), sottoscritta il 26 febbraio 1991 e entrata in vigore il 10 settembre 1997, che incoraggia le parti ad attuare i suoi principi anche nelle politiche, piani e programmi.

Inoltre, nel corso della quinta conferenza ministeriale “Ambiente per l’Europa” tenutasi a Kiev (ucraina) il 21 maggio 2003 è stato adottato il testo di protocollo alla Convenzione (Strategic Environmental Assessment) avente ad oggetto la valutazione ambientale strategica in ambito transfrontaliero in cui la maggior parte delle sue disposizioni sostanziali coincidono con gli obblighi istituiti dalla direttiva con eccezione dell’articolo 13 su programmazione e legislazione, non trovando riscontro nella direttiva e a cui la Commissione europea intende dare attuazione mediante le procedure di valutazione introdotte dalla comunicazione sulla valutazione d’impatto (COM(2002) 276 def.), ed in grado di considerare in una valutazione integrata le componenti economiche, sociali e ambientali dello sviluppo sostenibile.

La direttiva 2001/42 lascia aperte diverse questioni da implementare con il recepimento da parte degli Stati membri, quali:

definizione e individuazione delle autorità competenti e/o ambientali e dei rispettivi ruoli e responsabilità;
definizione della fase di screening dei Piani e Programmi da sottoporre a Valutazione. La Direttiva si limita infatti a prescrivere le modalità secondo cui gli stati membri devono adempiere alla selezione dei P/P (art.3, par.5) e a identificare nell’Allegato 2 i criteri che ispirano la verifica (criteri di significatività).

Guido Bissanti