Carta Costituente
Carta Costituente
1. Alle attività dell’Agricoltura devono essere destinate le più alte e dignitose attenzioni da parte dello Stato in quanto, attraverso esse, l’Agricoltore garantisce la Sovranità Popolare ed i bisogni di base dello Sviluppo dei Popoli.
2. Per questo motivo gli agricoltori, nell’espletamento della loro attività produttiva, devono essere garantiti e tutelati dalle leggi dello Stato al di sopra delle dinamiche della finanza e del mercato. A tal fine non solo l’agricoltore ma l’intero nucleo familiare dovranno essere oggetto di migliori norme legislative e fiscali che ne garantiscano una soddisfacente presenza nei luoghi.
3. Le attività agricole devono essere improntate al rispetto della Salute dei Popoli e dell’Ambiente, garantendo la fertilità dei terreni e la salubrità dei prodotti alimentari agevolando, a tal fine, l’uso di tecniche idonee.
4. I patrimoni ambientali e genetici sono beni di diritto pubblico; ci impegneremo pertanto a promuovere ogni azione finalizzata all’adozione di provvedimenti che tutelino e garantiscano la biodiversità, le varietà, le produzioni e le tipicità locali e la loro tracciabilità.
5. Chiediamo il recupero dei saperi della Tradizione, della Ricerca e della Tecnica al fine di promuovere una nuova cultura della produzione e della sostenibilità sociale ed ambientale; a tal fine sosterremo ogni atto finalizzato alla crescita delle nuove generazioni agricole e dell’assistenza alla produzione agricola.
6. Adotteremo ogni iniziativa utile alla tutela dei Territori Rurali – Patrimonio dell’Umanità – al di sopra degli interessi delle amministrazioni pubbliche e private locali.
7. L’uso della Finanza e del Credito Agrario, per le attività agricole, non possono essere considerati alla stregua delle altre attività produttive essendo l’agricoltura fondamento e salvaguardia sociale ed ambientale.
8. La formazione dei prezzi agricoli, pur se condizionata dalle leggi della domanda ed offerta, va sottoposta alla vigilanza dello Stato che non potrà consentire valori di mercato che siano al di sotto dei costi di produzione standard.
9. Agli agricoltori, per la loro particolare funzione, nell’adempimento delle leggi e delle norme dello stato, deve essere garantita la massima presenza in azienda e nei luoghi di lavoro, derogando ai sistemi amministrativi le soluzioni, le responsabilità e gli atti autorizzativi opportuni.
10. Gli scambi commerciali, soprattutto nel settore agroalimentare, devono essere sottoposti ad un sistema di norme che ne regolino i flussi, in presenza di reali deficit locali, e comunque sempre e solo in funzione di comprovate rispondenze ad alti standard qualitativi: etici, ecologici e sanitari e nel rispetto del protocollo di Kyoto.
Guido Bissanti