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Linee guida nella lotta contro le zanzare e reato penale

Linee guida nella lotta contro le zanzare e reato penale

Per combattere l’eccedente presenza di zanzare, amministrazioni pubbliche, aziende private e singoli cittadini svolgono, spesso, ripetuti interventi antiparassitari, riversando ingenti quantitativi di pesticidi nell’ambiente.
L’uso dei pesticidi, i cui principi attivi sono sostanze chimiche di sintesi, in ambiente urbano rappresenta una quota poco significativa, solo lo 0,2-2,7%, rispetto all’uso totale annuo. Tuttavia l’uso ‘non agricolo’ dei pesticidi, su terreni e superfici dure desta una serie di preoccupazioni, soprattutto per via della velocità di ruscellamento delle acque superficiali, almeno 10 volte maggiore rispetto a quella dei terreni agricoli. Inoltre, gli insetticidi impiegati non hanno tempo di degradare, raggiungendo rapidamente gli habitat naturali e determinandone la contaminazione anche a notevole distanza dai luoghi di irrorazione.
La diffusione di grandi quantitativi di sostanze chimiche di sintesi e la conseguente contaminazione degli ecosistemi ha ridotto drasticamente le popolazioni dei predatori delle zanzare stesse (pipistrelli, uccelli insettivori, libellule, gechi) col paradossale risultato di una sempre maggiore presenza di zanzare e altri fastidiosi parassiti.
Le zanzare, anche quella tigre (Aedes albopictus Skuse, 1894) di recente importazione, però non rappresentano in Italia un pericolo mortale, mentre l’inquinamento generalizzato da insetticidi nebulizzati o sparsi nell’ambiente, non ancora tenuto nella giusta considerazione, porta conseguenze sia sugli ambienti naturali che sull’uomo a breve, medio e lungo termine e dovrebbe essere evitato a favore di misure preventive e localizzate.
L’uso di insetticidi nebulizzati nell’ambiente dovrebbe essere un’opzione a cui ricorrere in via straordinaria e solo nel caso di una comprovata elevata densità di adulti in siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture residenziali protette, ecc. o in presenza di rischio epidemico.
Tra l’altro l’uso continuato e ripetuto di queste sostanze di sintesi, oltre a causare un effetto domino sugli ecosistemi, con perdita di fauna e predatori specifici delle zanzare, altera sensibilmente lo stato di salute dei cittadini.

Dati Ufficiali e Procedure –
Le statistiche europee mostrano una crescita costante dei tumori e delle malattie neurodegenerative come Alzheimer, Parkinson, Sclerosi multipla ecc., dei disordini del sistema riproduttivo, della sterilità, delle patologie del sistema endocrino, delle allergie, dell’asma e dell’autismo (20 anni fa era autistico un bambino su 2000, oggi lo è uno su 150). I recenti test effettuati sul sangue umano hanno confermato che l’aumento di queste patologie è favorito dall’inquinamento chimico (Lopopolo, 2011).
Tra le altre patologie e malattie indotte stanno aumentando, in particolare ed esponenzialmente le persone affette da Sensibilità Chimica Multipla, una perdita della tolleranza immunologica indotta da sostanze tossiche, tra cui i pesticidi (Millet & Mitzel, 1995), che, a seconda dei gradi di gravità, causa una ridotta qualità di vita con disturbi invalidanti o, nelle forme più gravi, l’impossibilita di uscire dalla propria abitazione, completamente bonificata dalla presenza di sostanze chimiche (Miller 1996, 1997).
Nella lotta contro le zanzare si impone, pertanto, alle Amministrazioni ed ai cittadini, ove di loro competenza, l’adozione esclusiva di interventi di:
– risanamento ambientale atto ad eliminare i luoghi di riproduzione, che è uno dei fondamenti della lotta integrata contro le zanzare;
– lotta biologica con agenti biologici quali, ad esempio: Bacillus thuringiensis, alcuni nematodi e funghi, ecc. da effettuare nei periodi fenologici idonei e sotto la responsabilità tecnica di un Dottore Agronomo e Dottore Forestale che ne certifichi necessità e modalità.

Ordinamento Normativo –
Si ricorda altresì che, ove non vengano rispettate le vigenti indicazioni e normative in materia dell’uso di biocidi e/o sostanze tossiche, chiunque operi immissione nell’aria, acqua o suolo di tali sostanze è passibile di reato ambientale di tipo penale ai sensi della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente che elenca una serie di violazioni ambientali che sono punibili come reati in tutti i paesi dell’UE.
In Italia tale reato, come detto di ordine penale, è punito con la legge 22 maggio 2015, n. 68, che introduce nell’ordinamento nazionale fattispecie di aggressione all’ambiente costituite sotto forma di delitto e la cui pena prevista è la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 1.000 € a 100.000 €.
Inoltre la recente riforma della Costituzione, in riferimento agli arrtt. 9 e 41, che rafforza la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni e … che l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali, pone nuove responsabilità ed obblighi sia dei privati che del pubblico.
Si ricorda, altresì che le “Le linee guida” delle autorità sanitarie raccomandano il ricorso alla lotta adulticida esclusivamente come mezzo necessario nelle situazioni in cui è in corso un’epidemia di cui le zanzare sono vettori o in presenza di un rischio di sua insorgenza.

Conclusione –
Per quanto detto, al di fuori delle situazioni di emergenza sanitaria, la lotta alle zanzare è da considerarsi solo in via straordinaria, nel caso di gravi livelli di infestazione e, tuttavia, adottando criteri di tutela delle altre specie faunistiche tra cui, tra le altre soprattutto entomofauna ed avifauna.
Tra l’altro la lotta alle zanzare adulte, oltre a risultare spesso inefficace, comporta gravi rischi per la salute pubblica e alcuni insetticidi, oltre che dannosi per l’ecosistema sono classificati come possibili cancerogeni per l’uomo. Inoltre è dimostrato da numerose ricerche scientifiche che le zanzare diventano resistenti alle sostanze chimiche con cui le si vorrebbe combattere.
Per questo motivo la lotta adulticida non deve essere considerata un mezzo da adottarsi “a calendario”, ma solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente e corredata, nel dettaglio, dalla relazione di un Dottore Agronomo o Dottore forestale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 152/92.
In tale relazione il tecnico deve indicare le corrette misure di prevenzione nella lotta alle zanzare e cioè, tra le altre: eliminazione dei ristagni d’acqua, anche di piccole dimensioni, dove le zanzare si riproducono, trattamento dei tombini con prodotti larvicidi e copertura con rete zanzariera, ed altri accorgimenti tesi ad eliminare i luoghi di riproduzione.
In tal senso è fatto divieto alle amministrazioni ed ai cittadini di operare, nella lotta contro le zanzare, interventi che non siano in linea con le indicazioni suddette, onde non incappare nei reati previsti per legge e nelle conseguenti sanzioni.

Guido Bissanti




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