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Glifosato e mancata applicazione del Principio di Precauzione dell’UE

Glifosato e mancata applicazione del Principio di Precauzione dell’UE

Nel mese di ottobre del 2017 il parlamento europeo ha chiesto il divieto totale entro dicembre 2022 degli erbicidi a base di glifosato e restrizioni immediate sull’uso della sostanza. L’assemblea di Strasburgo, riunita in sessione plenaria, si è quindi opposta alla proposta della Commissione Ue di rinnovare per dieci anni la licenza del controverso erbicida a partire dal 15 dicembre di quest’anno, data di scadenza della licenza attuale. Per i deputati, l’Unione europea dovrebbe innanzitutto eliminare la sostanza partendo con un divieto per l’uso domestico e un divieto per quello agricolo non appena saranno a disposizione alternative biologiche (ad esempio i cosiddetti sistemi di difesa integrata) sufficienti per il controllo delle erbe infestanti. Domani saranno gli stati membri dell’UE a votare la proposta della Commissione per rinnovare l’autorizzazione all’immissione in commercio di glifosato. Il voto dovrà assicurare una maggioranza qualificata, cioè 16 stati su 28 rappresentanti almeno il 65% della popolazione dell’Unione europea. Francia, Italia e Austria hanno anticipato il voto contrario. In teoria la commissione, se non si trova una maggioranza qualificata, può rinnovare l’approvazione dell’erbicida ma nel luglio scorso ha annunciato che non lo farà. Di fronte a questo scenario poco chiaro e, per certi versi, inverosimile, poco si è parlato di un principio che rappresenta un po’ la Costituzione dei comportamenti dell’UE, nei riguardi dei cittadini, nelle materie ambientali (e se la questione del Glifosato non è materia ambientale allora possiamo parlare di tutto e del contrario di tutto). Il principio in questione si chiama: Principio di Precauzione. Intanto la procedura di autorizzazione comunitaria, inclusa la valutazione scientifica delle sostanze, dovrebbe basarsi unicamente su studi soggetti a revisione paritetica e su studi indipendenti pubblicati e commissionati dalle autorità pubbliche competenti. Le agenzie dell’UE dovrebbero essere dotate di risorse sufficienti per consentire loro di lavorare in questo modo. Dopodiché bisogna mettere nel conto, se ancora conta la sovranità popolare che, da un sondaggio a campione finanziato dalle organizzazioni SumOfUs e WeMove.EU effettuato su 5000 cittadini in cinque Stati europei, tra cui l’Italia, emerge che “una schiacciante maggioranza” di cittadini europei è a favore di un divieto immediato del glifosato. “L’80% dei tedeschi, il 79% dei francesi, l’84% degli italiani, il 77% dei portoghesi e l’81% dei cittadini greci sono fermamente contrari all’uso del glifosato e a favore di un divieto immediato”.In Italia è già in vigore il divieto di uso del glifosato nelle aree frequentate dalla popolazione o da “gruppi vulnerabili” quali parchi, giardini, campi sportivi e zone ricreative, aree gioco per bambini, cortili ed aree verdi interne a complessi scolastici e strutture sanitarie ma vige anche il divieto d’uso in campagna in pre-raccolta “al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura”. La cosa però più raccapricciante della nostra democratica Unione Europea è che a chiedere l’applicazione del Principio di Precauzione non sia il Parlamento Europeo ma varie associazioni europee a difesa di diritti dei cittadini. Per fare un po’ di chiarezza sull’argomento e buona informazione (cosa sempre più rara nelle grandi testate giornalistiche) vediamo cosa è il Principio di Precauzione. Con il termine principio di precauzione, o principio precauzionale, si intende una politica di condotta cautelativa per quanto riguarda le decisioni politiche ed economiche sulla gestione delle questioni scientificamente controverse. L’essenza del principio non è niente di innovativo, e può essere riassunto dall’aforisma “prevenire è meglio che curare” che può anche essere considerato come una generalizzazione moderna del principio di Ippocrate Primum non nocere. In realtà bisogna considerare che vi è differenza tra prevenzione (limitazione di rischi oggettivi e provati) e precauzione (limitazione di rischi ipotetici o basati su indizi). Il principio di precauzione si applica cioè non a pericoli già identificati, ma a pericoli potenziali, di cui non si ha ancora conoscenza certa. Il moderno dibattito sul principio di precauzione è nato durante gli anni settanta, promosso dai primi movimenti ambientalisti ed ecologisti. Il concetto è stato successivamente analizzato in termini economici (relazioni causa-effetto, incertezza, rischi, irreversibilità delle decisioni) da autori come Epstein (1980), Arrow e Fischer (1974), Gollier (2000). Il Principio di Precauzione nasce, di fatto, a seguito della Conferenza sull’Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite (Earth Summit) di Rio de Janeiro del 1992, a cui parteciparono più di centottanta delegazioni governative da tutto il mondo, venne ratificata la Dichiarazione di Rio, una serie di principi non impegnativi riguardanti le responsabilità ed i diritti degli Stati, per cercare di mettere insieme le esigenze dello sviluppo con quelle della salvaguardia ambientale. Il principio di precauzione venne definito dal principio 15 come segue: «In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation». che tradotto in italiano si legge: «Al fine di proteggere l’ambiente, un approccio cautelativo dovrebbe essere ampiamente utilizzato dagli Stati in funzione delle proprie capacità. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l’assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire un motivo per differire l’adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale». Il testo parla esplicitamente solo della protezione dell’ambiente, ma con il tempo e nella pratica il campo di applicazione si è allargato alla politica di tutela dei consumatori, della salute umana, animale e vegetale. Tale punto di vista è stato promosso dall’Unione Europea, ratificando la Convenzione sulla diversità biologica di Rio de Janeiro (93/626/CEE), ed esplicitando la politica comunitaria con la Comunicazione della Commissione COM(2000) 1 Final (2 febbraio 2000). In tale documento si legge (§ 1): «Il fatto di invocare o no il principio di precauzione è una decisione esercitata in condizioni in cui le informazioni scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni che i possibili effetti sull’ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possono essere potenzialmente pericolosi e incompatibili con il livello di protezione prescelto». Successivamente il Trattato di Maastricht ha introdotto il principio di precauzione (poi ripreso dalla Costituzione Europea art. III-233) attualmente enunciato all’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dove si sostiene che la politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed «è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente e sul principio “chi inquina paga”». La sopracitata Comunicazione COM(2000) 1 della Commissione europea esplicita i termini in cui il principio di precauzione deve essere adottato come approccio per prendere delle decisioni su specifiche materie. Il principio di precauzione viene definito come una strategia di gestione del rischio nei casi in cui si evidenzino indicazioni di effetti negativi sull’ambiente o sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante, ma i dati disponibili non consentano una valutazione completa del rischio. L’applicazione del principio di precauzione richiede tre elementi chiave:

  • l’identificazione dei potenziali rischi;
  • una valutazione scientifica, realizzata in modo rigoroso e completo sulla base di tutti i dati esistenti;
  • la mancanza di una certezza scientifica che permetta di escludere ragionevolmente la presenza dei rischi identificati.

Nel caso venga applicato il principio di precauzione, essendo stati identificati rischi per i quali non sia possibile avere una valutazione scientifica conclusiva, le misure adottate possono essere diverse, tuttavia esse devono rispettare determinati criteri, in particolare, tali misure devono essere proporzionali al livello di protezione ricercato e dovrebbero essere prese a seguito dell’esame dei vantaggi e oneri derivati, anche in termini di una analisi economica costi/benefici. Inoltre tali misure possono essere mantenute finché i dati scientifici rimangono insufficienti, e sono da considerarsi provvisorie e sottoposte a modifica in funzione dei dati resisi successivamente disponibili. Tra le più importanti applicazioni del Principio di Precauzione c’è quella della sicurezza alimentare, concetto visto nel contesto ampio di protezione della salute. La legge quadro in materia di sicurezza alimentare (Regolamento EC No. 178/2002) riporta il principio di precauzione come uno degli strumenti da utilizzare per assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori. Infine a livello internazionale, il principio è riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), in particolare nell’Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) e nell’Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio (TBT). Nell’ambito di questi accordi, uno Stato membro dell’OMC ha il diritto di porre delle barriere all’importazione basandosi sul principio di precauzione allorquando siano identificati rischi ambientali o sanitari su cui non c’è certezza scientifica. Gli accordi tuttavia ribadiscono il principio che tali misure debbano considerarsi provvisorie e che lo Stato che le attua deve fare lo sforzo di ottenere tutte le informazioni necessarie per completare la valutazione del rischio entro un termine ragionevole. Ora al di la della succitata (spero esaustiva) panoramica sugli ambiti di applicazione del principio di Precauzione (in qui la questione Glifosato c’entra a pieno titolo) e al di la delle posizioni politiche di vari Paesi sul Principio di Precauzione appare alquanto sospetta e, comunque, carente l’approccio dell’Unione Europea (sia a livello di Commissione che di Parlamento) su una questione così delicata nel momento che, a prescindere il lecito e democratico dubbio sugli effetti negativi del Glifosato su Salute ed Ambiente (quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità ne ha evidenziato già la sua pericolosità). E saltando di palo in frasca su un rincorrersi di incapacità politica e burocratica sull’argomento il Glifosato rischia di arrivare tranquillamente al 2022 senza che un Parlamento che dovrebbe rappresentare la Sovranità Popolare abbia messo in atto il più elementare dei criteri di salvaguardia degli interessi Umani. Che i cittadini europei prendano, con democrazia, la strada di una sana ribellione prima che di Unione Europea (a cui non stiamo dichiarando alcuna guerra) si muoia.

L’Unione Europea deve ritornare ad essere una gioia di vivere insieme e di salvaguardare i suoi futuri figli non un coacervo di complessi interessi che la stanno ingarbugliando sempre di più.

Guido Bissanti




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