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La Riforma Urbanistica in Sicilia

La Riforma Urbanistica in Sicilia

Legge Regionale 19 del 13.08.2021 “Norme per il governo del territorio”, modificata dalla Legge Regionale 2 del 03.02.2021 “Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio”

Nella Regione siciliana la Norma Urbanistica, di esclusiva competenza regionale, è stata aggiornata con la Legge Regionale 19 del 13 agosto 2020. La legge, impugnata in ottobre 2020 dal consiglio dei Ministri, viene integralmente modificata al fine di superare i problemi precedentemente emersi, e il 12.02.2021 viene pubblicata sulla GURS SO n. del 12.02.2021 della Regione siciliana la LEGGE 3 febbraio 2021, n. 2., Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio.
Il TU conseguente è un testo moderno e improntato alla tutela dell’ambiente, con una focalizzazione sulla limitazione del consumo di suolo e alla partecipazione sociale, che introduce un concetto sostenibile di pianificazione territoriale partecipata e che abroga, dopo 40 anni, la LR 71/78.
Di seguito se ne riportano finalità e principi contenuti agli art. 2 e 3 della stessa LR 19 del 13.08.2020

Art. 2.
Finalità
1. Le azioni di governo del territorio, nel rispetto ed in attuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e dei relativi obblighi, si attuano mediante un efficiente sistema di pianificazione territoriale ed urbanistica e si fondano su una conoscenza sistematica e continua dei processi di trasformazione urbana e territoriale, perseguendo i seguenti obiettivi di rilevanza pubblica:
a) prevedere lo sviluppo delle città e del territorio regionale, in modo armonico, sostenibile e durevole, con la finalità di promuovere la bellezza, la salubrità ed il miglioramento della qualità di vita nelle città, nei territori e nell’ambiente;
b) assicurare che i processi di trasformazione urbana e territoriale siano compatibili con la sicurezza e la riduzione dei rischi territoriali, la salute e la qualità della vita dei cittadini, preservino da alterazioni irreversibili i connotati fisici del territorio e ne mantengano l’identità storico-culturale con adeguate azioni di recupero dei siti compromessi, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e delle altre normative di settore aventi incidenza sull’attività urbanistico-edilizia;
c) promuovere la valorizzazione e il miglioramento delle qualità ambientali, architettoniche, culturali e sociali della città e del territorio, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente, finalizzati anche alla eliminazione delle sperequazioni territoriali;
d) valorizzare i centri storici, promuovendo e attuando interventi di restauro urbano, riqualificazione urbana e recupero edilizio;
e) ridurre il consumo di suolo, limitandolo ai casi in cui non sussistano valide alternative;
f) garantire un’urbanistica capace di conseguire un’equa ripartizione dei vantaggi ed oneri connessi alla trasformazione territoriale, applicando in ogni caso sistemi perequativi;
g) promuovere la conoscenza del territorio attraverso strumenti condivisi tra Regione ed enti locali;
h) promuovere e sviluppare interventi di rigenerazione urbana sostenibile.

Art. 3
Principi generali
1. Le funzioni di governo del territorio sono svolte dagli enti locali e dalla Regione nel rispetto dei canoni di efficienza, economicità ed imparzialità dell’azione amministrativa nonché nel rispetto dei principi di:

a) sussidiarietà;
b) sostenibilità e consumo di suolo tendente a zero;
c) partecipazione;
d) concertazione;
e) semplificazione e flessibilità;
f) perequazione.

2. Il governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, tra loro coordinati e differenziati, i quali nel loro insieme compongono lo scenario della pianificazione dell’intero territorio e delle strategie e dinamiche dei sistemi abitativi, produttivi, ambientali, paesaggistici e culturali che lo compongono.

Vediamo in sintesi cosa scaturisce dalla nuova Norma:
• rende il SITR, sistema informatico territoriale regionale, lo strumento informatico di riferimento per amministrazioni e utenti;
• introduce l’urgenza e l’obbligo di redazione e adozione del PTR un unico Piano Territoriale Regionale, di cui definisce i contenuti e le competenze di redazione e approvazione (Assessorato territorio e Ambiente). Decade dunque la valenza giuridica dei Piani Territoriali Provinciali, scelta voluta in realtà dal governo Nazionale, nell’atto di impugnazione.
• introduce ulteriori strumenti di pianificazione territoriale a livello consortile (Piani territoriali consortili PTC) e a livello di città metropolitana (Piano della Città metropolitana PCM) e determina la trasformazione del Piano Regolatore Generale comunale in PUG (Piano Urbanistico Generale comunale).
La trasformazione dei PRG in PUG è sostanziale e include alcune modifiche specifiche in ambito di definizione, gestione e tutela dei boschi.
Le modifiche riguardano i contenuti e le procedure di formazione partecipata dei nuovi PUG, che consentiranno lo snellimento delle procedure VAS che hanno letteralmente arenato alcuni procedimenti di variante dei PRG nell’ultimo decennio, in cui le numerose modifiche legislative hanno costretto i Comuni ad aggiornare più volte gli strumenti in vigore.
Oggi la situazione dei diversi comuni siciliani è molto “variegata” e ci sono addirittura comuni con PRG in vigore risalenti agli anni 70-80, in fase di variante con procedure VAS non ancora completate.
Mentre per quanto riguarda la definizione, gestione e tutela dei boschi, il TU modifica la legge 16/96 coordinata e aggiornata con le sue successive modifiche, determinando 3 importantissimi cambiamenti in tale ambito:
• L’affermazione definitiva dell’applicazione in regione del D. Lgs. 34 del 3 aprile 2018 (la legge 16/96, così come modificata dalla LR 14/06, faceva invece riferimento al D. Lgs. 227/01, oggi abrogato) (art. 37 comma 4 L.R. 3 febbraio 2021, n. 2);
• L’abrogazione dell’art. 10 della stessa legge 16/96 aggiornata e coordinata (art. 37 comma 5 L.R. 3 febbraio 2021, n. 2);
• La soppressione delle parole “dal limite …forestali” della lettera e) comma 1 dell’art. 15 della LR 76/78 (art. 37 comma 6 LEGGE 3 febbraio 2021, n. 2).
Dalla lettura combinata del nuovo TU urbanistica e dei testi da esso modificati ne deriva la scomparsa delle FASCE DI RISPETTO di boschi e assimilati e il concetto di inedificabilità assoluta all’interno di boschi e aree assimilate, che si trasforma nella possibilità di realizzazione di alcune opere e attività, fatto salvo il rispetto dei contenuti dei Piani Paesaggistici Provinciali, ma con apposita autorizzazione delle Soprintendenze BBCCAA provinciali.
La scelta regionale conferma la decisione di aderire, per quanto possibile, a quanto già in vigore nel resto delle regioni d’Italia.
La recente pubblicazione della norma, rende indeterminati alcuni elementi che verranno chiariti nei prossimi mesi; è già in aula, ad esempio, il primo Disegno di Legge connesso alla nuova Legge, che definirà tra le altre cose, i cambi di destinazione urbanistica consentiti in zone agricole.

Da quanto sopra ai nostri fini deriva che:
– i progetti futuri di Impianti Fotovoltaici su Terreno potranno e dovranno rispettare quanto attualmente applicabile della norma, in assenza dei nuovi strumenti di pianificazione e per essere vincenti ne dovranno sposare i principi di sostenibilità,tenendo conto dei requisiti applicabili, senza ulteriori precisazioni.
– Gli eventuali decreti attuativi che seguiranno dovranno essere recepiti di volta in volta.

Testo aggiornato al 22.02.2021

Natalia La Scala
Arturo Genduso
Guido Bissanti




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